TITOLO I
ISTITUZIONE E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1
È costituita l’Associazione denominata “Società dei Filologi della Letteratura Italiana” (SFLI), già ‘Società di Filologia italiana e dantesca’ (SFIeD).
L’Associazione ha sede in Firenze presso l’Accademia della Crusca, Villa di Castello, Via di Castello n. 46.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2
L’Associazione, che non ha finalità politiche né di lucro, si propone:
a) di promuovere e favorire lo sviluppo degli studi di filologia della letteratura italiana, relativi ai testi redatti nelle lingue di cultura in uso nelle varie epoche della tradizione culturale italiana;
b) di rappresentare le categorie degli universitari italiani che operano nel campo della filologia della letteratura italiana come specificato in (a);
c) di promuovere la collaborazione con la scuola secondaria, contribuendo, con adeguate procedure, alla formazione e all’aggiornamento dei docenti;
d) di fornire, qualora richieste, consulenze e certificazioni di qualità scientifica, sul piano filologico, all’editoria interessata;
e) di sensibilizzare l’editoria e l’opinione pubblica riguardo alla tutela della proprietà intellettuale dei testi critici e degli apparati critici;
f) di favorire scambi di esperienze e informazioni all’interno e all’esterno dell’Associazione;
g) di stabilire e mantenere contatti con analoghe Associazioni.
Art. 3
L’Associazione, che non ha per oggetto principale l’esercizio di attività commerciale, può svolgere occasionali attività economiche purché funzionali al raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 4
Al conseguimento dei propri scopi l’Associazione provvede:
a) mediante le quote annue dei Soci;
b) mediante lasciti, donazioni, oblazioni fatte in favore dell’Associazione;
c) mediante la vendita di occasionali pubblicazioni prodotte dall’Associazione medesima;
d) con proventi diversi, inclusi quelli derivanti da apposite convenzioni con Enti pubblici e privati, Società, Persone fisiche o Giuridiche.
Art. 5
Il presente Statuto disciplina la vita dell’Associazione.
TITOLO II
I SOCI
Art. 6
Hanno titolo ad aderire all’Associazione:
a) coloro che sono inquadrati nei ruoli universitari italiani come professori e ricercatori anche a tempo determinato nel Settore Scientifico-Disciplinare L-FIL-LET/13;
b) coloro che, già inquadrati nei ruoli universitari italiani come professori e ricercatori nel SSD L-FIL-LET/13, hanno raggiunto il pensionamento o il periodo di fuori-ruolo;
c) i dottori, i dottorandi di ricerca, gli assegnisti afferenti al settore L-FIL-LET/13 su presentazione scritta, approvata dal Consiglio, di un membro indicato ai punti a)-b);
d) i ricercatori presso Centri di ricerca riconosciuti che svolgano attività di ricerca nell’àmbito degli studi di Filologia della Letteratura italiana;
e) coloro che sono inquadrati nei ruoli universitari italiani come professori e ricercatori in altri SSD oppure studiosi e cultori italiani e stranieri che non rientrino in nessuna delle tipologie sopraelencate, ma che siano in grado di comprovare interesse per il metodo filologico esperito su testi della tradizione letteraria italiana.
Nei casi d)-e) la candidatura, corredata di curriculum e di elenco delle pubblicazioni, dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione da parte di due Soci: il Consiglio direttivo verifica la pertinenza dei titoli presentati ed esprime a maggioranza parere favorevole o contrario, che deve essere approvato nell’Assemblea generale dei Soci. I Soci di cui ai punti b)-e) versano una quota di iscrizione ridotta, e godono di un diritto di voto limitato alle delibere in merito alle iniziative scientifiche e culturali dell’Associazione.
I Soci hanno l’obbligo di uniformarsi a quanto previsto dal presente Statuto e a tutte le delibere prese dagli Organi per il buon funzionamento dell’Associazione.
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua di associazione, che sarà determinata di anno in anno dal Consiglio direttivo.
I Soci non in regola con le quote sociali perdono l’elettorato attivo e passivo.
I Soci dovranno essere iscritti in un ‘Libro dei Soci’ elettronico.
Le partecipazioni sono a tempo indeterminato.
Art. 7
L’Assemblea generale dei Soci, su proposta di almeno cinque Soci e col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei votanti, può nominare Soci ‘Onorari’ studiosi italiani e stranieri o rappresentanti di Enti che facciano propri gli scopi dell’Associazione. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, non hanno diritto di voto in Assemblea generale e sono privi di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.
Art. 8
La qualità di Socio si perde, oltre che per dimissioni comunicate per lettera raccomandata al Segretario, per decisione del Consiglio direttivo nei seguenti casi:
a) ove vengano a mancare, in qualunque momento, i requisiti di cui all’art. 6;
b) qualora il Socio, omettendo di pagare le quote associative, persista nello stato di morosità per almeno due anni;
c) per esclusione, con delibera votata dai 2/3 (due terzi) dell’Assemblea generale dei Soci per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente Statuto o per altri motivi che, in modo insindacabile, comportino indegnità.
La perdita della qualità di Socio comporta la contemporanea decadenza di ogni diritto verso l’Associazione.
TITOLO III
IL PATRIMONIO SOCIALE
Art. 9
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) da tutto quanto recepito secondo il disposto dell’art. 4 del presente Statuto;
b) da somme di denaro depositate presso Istituti di credito o presso la Cassa dell’Associazione;
c) da beni immobili acquisiti dall’Associazione;
d) da strumenti, suppellettili e materiali di varia natura e vario impiego acquisiti dall’Associazione.
Il patrimonio sociale non potrà essere impiegato a fini diversi da quelli per cui l’Associazione è istituita.
Art. 10
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 11
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 12
Il patrimonio sociale è proprietà esclusiva dell’Associazione.
Gli associati che per qualunque causa abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione, si provvederà alla destinazione del patrimonio sociale secondo quanto disposto dall’art. 25 del presente Statuto.
Art. 13
Ogni anno solare il Consiglio direttivo compila lo stato patrimoniale dell’Associazione e i bilanci preventivo e consuntivo delle entrate e delle uscite; ne rende conto ai Soci in Assemblea generale. Sia il Libro dei Soci sia la contabilità saranno consultabili in formato elettronico presso il Segretario, almeno dieci giorni prima dell’Assemblea generale dei Soci.
TITOLO IV
GLI ORGANI SOCIALI
Art. 14
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale dei Soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Collegio dei Revisori.
L’Assemblea generale dei Soci
Art. 15
Fanno parte dell’Assemblea tutti gli associati. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i professori e i ricercatori a tempo indeterminato di cui al punto a); al solo elettorato attivo i ricercatori a tempo determinato di cui al punto a); hanno diritto di voto limitatamente alle delibere in merito alle iniziative scientifiche e culturali dell’Associazione i Soci di cui ai punti b)-e).
L’Assemblea generale dei Soci si riunisce di norma – anche fuori della sede sociale – almeno una volta l’anno (in caso di necessità il Presidente può consultare l’Assemblea anche per via telematica) per:
a) definire i programmi, le iniziative e gli orientamenti culturali, scientifici e istituzionali dell’Associazione;
b) discutere e approvare la relazione annuale del Presidente;
c) discutere e approvare lo stato patrimoniale e i bilanci consuntivo e preventivo;
d) deliberare sulle domande di adesione dei nuovi Soci, nonché sulla nomina dei Soci Onorari;
e) eleggere il Presidente, il Segretario, gli altri cinque membri del Consiglio direttivo, nonché il Collegio dei Revisori;
f) deliberare sulle altre materie previste dalla Legge e dal presente Statuto.
Art. 16
L’Assemblea generale dei Soci è convocata dal Presidente (che ne fissa l’ordine del giorno) nella sede da lui indicata, mediante posta elettronica, con un preavviso di almeno trenta giorni.
Art. 17
L’Assemblea generale dei Soci è altresì convocata dal Presidente su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci nonché in tutti i casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto.
Per la validità dell’Assemblea generale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. Il Socio potrà conferire delega scritta ad altro Socio.
Ciascun Socio non può essere latore di più di una delega.
Art. 18
L’Assemblea generale di Soci vota con voto segreto:
a) per l’elezione del Presidente, del Segretario, degli altri cinque membri del Consiglio direttivo;
b) per ogni delibera riguardante persone;
c) per delibere su mozioni proposte direttamente in Assemblea, ogniqualvolta ne venga fatta richiesta;
d) ogniqualvolta il Presidente lo decida.
Negli altri casi la votazione è palese.
Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti aventi diritto.
Art. 19
Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata da un’Assemblea straordinaria dei Soci che veda la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) di essi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Potranno essere messe all’ordine del giorno le proposte di modifica statutaria presentate al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima della data dell’Assemblea.
Al Consiglio direttivo è fatto obbligo di comunicare ai Soci le proposte di modifica di Statuto con almeno un mese d’anticipo sulla data dell’Assemblea, allegando la proposta alla convocazione.
Il Consiglio direttivo
Art. 20
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario e da cinque membri tutti eletti con voto segreto dell’Assemblea generale dei Soci. Sono tutti eletti per tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo delibera su tutte le materie non riservate all’Assemblea generale dei Soci.
In particolare provvede:
a) a dirigere e attuare le iniziative istituzionali, scientifiche e culturali dell’Associazione di cui all’art. 2 del presente Statuto, secondo quanto definito dall’Assemblea generale dei Soci;
b) all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
c) alla predisposizione dello stato patrimoniale e dei bilanci preventivo e consuntivo;
d) alla verifica dell’esistenza e alla conferma dell’idoneità dei titoli presentati all’Associazione da parte dei nuovi Soci e a dare parere favorevole o contrario in merito;
e) alla determinazione delle quote associative;
f) a deliberare sulla perdita della qualità di Socio nei casi previsti dal presente Statuto.
In caso di parità nelle votazioni del Consiglio direttivo, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo può delegare particolari incarichi a uno o più Consiglieri o Soci che opereranno in conformità con le disposizioni impartite dal Consiglio direttivo e risponderanno a esso. Il Consiglio direttivo compie, inoltre, qualsiasi altra funzione ed esercita qualsiasi altro potere che non sia specificamente riservato ad altri dalla Legge e dal presente Statuto.
Art. 21
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno (anche in modalità telematica) su convocazione del Presidente, che fissa l’ordine del giorno della riunione.
E’ inoltre convocato dal Presidente su richiesta di almeno tre membri.
Il Presidente
Art. 22
Il Presidente:
a) rappresenta legalmente l’Associazione anche di fronte a terzi e in giudizio;
b) firma gli atti e i documenti che comportino impegno per l’Associazione;
c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
d) presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale;
e) svolge le funzioni attribuitegli dallo Statuto, dall’Assemblea generale o dal Consiglio direttivo.
Il Presidente, informato il Consiglio direttivo e/o l’Assemblea, può delegare specifici compiti e funzioni di rappresentanza e gestionali a uno o a più soci effettivi.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere di grado accademico più elevato; a parità di grado accademico prevale l’anzianità anagrafica.
Il Segretario
Art. 23
Il Segretario:
a) assiste e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo;
b) redige e conserva i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo;
c) aggiorna e conserva il Libro dei Soci;
d) cura le operazioni contabili dell’Associazione;
e) effettua incassi e pagamenti per le operazioni approvate dal Consiglio Direttivo, anche a mezzo di operazioni su conti correnti bancari o postali.
Il Collegio dei Revisori
Art. 24
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti anche tra non Soci, eletti dall’Assemblea generale.
Il Collegio dei Revisori cura annualmente il controllo dell’amministrazione dell’Associazione e i suoi lavori sono regolati dalle norme vigenti in materia.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 25
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, convocata dal Presidente per posta elettronica con un preavviso di almeno trenta giorni. L’Assemblea straordinaria dei Soci per lo scioglimento dell’Associazione è regolarmente convocata qualunque sia il numero dei Soci presenti e non sono ammesse deleghe.
La delibera di scioglimento è presa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di estinzione, l’Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del suo eventuale patrimonio.
Quanto sopra nel rispetto dell’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662 (o successive disposizioni), salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 26
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge.
(approvato il 29 novembre 2018)
Statuto SFLIStatuto SFLI